Modelli organizzativi ex 231 vanno adeguati a riforma dei reati tributari.
Il nuovo art. 25-quinquiesdecies: reati presupposto e sanzioni
La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l’art. 25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001, interpolandolo ulteriormente.
L’intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei c.d. “grandi evasori”.
Se, da un lato, la scelta legislativa può apparire condivisibile nell’intento di aumentare la vigilanza in materia di compliance aziendale, dall’altro, certamente, lascia aperti numerosi interrogativi, in particolare sotto il profilo interpretativo.
I nuovi reati presupposto e le sanzioni
L’art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell’ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.
Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).
L’adeguamento dei Modelli in essere
Allo stato dell’arte, quindi, i modelli che non tengano conto della riforma sono, certamente, inidonei a prevenire i reati in discorso, almeno in parte qua.
Non si può escludere che MOG particolarmente rigorosi possano, di fatto, già diminuire di molto il rischio di commissione dei reati di cui all’elenco, ma ciò non toglie che l’assenza di una revisione della parte generale ed il mancato inserimento di (almeno) un protocollo ad hoc non siano da considerarsi chiari indizi di scarsa consapevolezza dell’ente.
Anche un’indicazione all’ODV è necessaria sul punto, sempre che non sia proprio l’Organismo di vigilanza stesso a segnalare alla governance l’esigenza della revisione del MOG, adottando, nel frattempo, misure temporanee di mitigazione del rischio.
La miglior soluzione concreta nell’immediato, quindi, appare proprio l’intervento preliminare dell’ODV, in attesa di misure (eventualmente) più complesse determinate dall’adeguamento del MOG.
Diverso il discorso per i modelli semplificati e con ODV monocratico (eventualmente interno all’organizzazione): in questo caso, data la natura semplificata della struttura di gestione ed organizzativa, sarebbe consigliabile almeno un’attenta nuova analisi del rischio esterna.
Fonte: Altalex